Per aiutarti a capire meglio come funziona e cosa offre “Reti di Famiglie” abbiamo preparato un elenco di FAQ.
Se hai qualche domanda o qualche dubbio sia che tu voglia chiedere un supporto o che lo voglia offrire puoi:
- consultare l’elenco delle FAQ qui sotto
- mandare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonare al 3452931387
Supporto familiare
Ho bisogno di un aiuto...
Cosa posso chiedere?
Il progetto intende rispondere, attraverso l’aiuto di volontari, alle necessità o alle difficoltà che le famiglie possono incontrare in un particolare momento della propria vita, soprattutto per quel che riguarda l’accudimento dei figli. Pertanto le richieste sono differenti, perché differenti sono le realtà e le esigenze familiari.
Se nascono problemi con i volontari come mi devo comportare a chi devo rivolgermi?
Ogni progetto di supporto è condiviso e sottoscritto tra la famiglia, i volontari coinvolti ed eventualmente il Servizio Sociale o l’Associazione che ha presentato la richiesta.
Nel documento sono definiti: gli obiettivi, le attività da svolgere, gli impegni della famiglia e quelli dei volontari, oltre che la durata del progetto.
Sono inoltre previsti incontri di verifica sia per valutare quanto si sta facendo sia per apportare eventuali cambiamenti.
Voglio offrire aiuto...
Cosa posso fare e quanto tempo devo mettere a disposizione?
Una caratteristica del progetto è che le famiglie aiutate abitano nello stesso Comune dei volontari che mettono a disposizione il proprio tempo o la propria casa per accoglierle; ciò permette anche la possibilità di stringere legami con famiglie e persone che vivono nello stesso territorio. Le famiglie accoglienti possono offrire il loro sostegno alle famiglie in difficoltà attraverso una pluralità di forme: accogliere una/o bambina/o in casa propria per qualche ora alla settimana, accompagnare la/il bambina/o ad attività extra scolastiche o ad altri appuntamenti (es. visite mediche), offrire il loro appoggio e confronto qualche ora alla settimana, presso la casa della famiglia in difficoltà, per sollevare i genitori dalle loro fatiche quotidiane e inoltre offrire un supporto alla famiglia fragile in momenti particolari, quali malattie, separazioni, immigrazione, lutti ecc…, aiutandola a superare la momentanea difficoltà.
Incontrerò altri volontari?
Gli incontri con gli altri volontari avvengono sicuramente nel momento della partecipazione al gruppo di rete territoriale, ovvero anche quando determinati progetti necessitano la presenza di più volontari.
Sono obbligato a partecipare al gruppo territoriale?
A chi aderisce al progetto Reti di Famiglie Accoglienti chiediamo di condividere un pensiero che sta all’origine delle motivazioni che ci hanno spinto a promuovere questa iniziativa, e cioè che l’esperienza di accoglienza non può e non deve essere sostenuta nella solitudine della singola famiglia del singolo volontario. Il gruppo è il luogo nel quale vengono accolte e discusse le richieste di aiuto. La partecipazione al gruppo permette di condividere vissuti e difficoltà, di supportarsi vicendevolmente e di condividere i valori e i principi che muovono il nostro impegno verso gli altri.
Posso invitare un amico a partecipare al gruppo?
Favorire la partecipazione al gruppo di amici e conoscenti è il modo migliore per far conoscere il progetto alle persone potenzialmente interessate.
Come devo comportarmi se non ho più tempo per il mio servizio?
La responsabilità ultima del progetto di sostegno o accoglienza è del gruppo di rete, pertanto qualora si verificassero problemi nella continuazione da parte di un volontario occorre individuarne un altro che possa continuarlo.
Se nascono problemi nello svolgimento del servizio come mi devo comportare a chi devo rivolgermi?
Anche se il gruppo rimane il luogo privilegiato per la discussione dei problemi e delle eventuali difficoltà, esiste anche la figura di un coordinatore cui rivolgersi per eventuali necessità, che è anche presente nei momenti di verifica previsti con le famiglie aiutate.
Affido
Chi può fare affido e quali sono i requisiti?
I cittadini che danno la loro disponibilità alle istituzioni ad accogliere un minore in affidamento familiare possono essere:
- coppie sposate, con o senza figli
- coppie non sposate, con o senza figli
- persone singole (single)
Non sono previsti limiti di età e neppure è prevista una differenza di età minima o massima tra gli affidatari e il minore affidato.
Gli affidatari sono dei volontari che hanno un ruolo importante nel progetto di affidamento. Non vanno considerati come utenti dei servizi: essi devono essere riconosciuti come interlocutori dagli operatori dei servizi socio-assistenziali e sanitari, dai giudici minorili e, anche attraverso i gruppi e le associazioni cui aderiscono, dagli amministratori (sindaci, assessori, ecc). Ciò significa che gli affidatari sono soggetti attivi che devono essere preparati, valutati e supportati nello svolgimento dell’affido, ma anche ascoltati dagli operatori e dai giudici minorili prima di prendere decisioni significative sul bambino o sul ragazzo loro affidato: è con loro che lui vive.
Gli affidatari devono inoltre:
custodire le informazioni ricevute dai Servizi sociali e sanitari, tutelando la dignità e il diritto alla riservatezza per il bambino che hanno accolto;
rispettare inoltre l’identità culturale e la confessione religiosa dell’affidato. Quindi, gli affidatari non possono effettuare scelte autonome (ad esempio battesimo, comunione, ecc.) ma devono concordarle con gli esercenti la potestà parentale.
Come si diventa famiglia affidataria?
Per dare la disponibilità ci si può rivolgere ai Servizi Sociali del proprio Comune. Da parte dei Servizi verrà così attivato un percorso di conoscenza e valutazione della coppia o persona singola disponibile; in caso di valutazione favorevole e in attesa dell’abbinamento con un minore seguirà un percorso di formazione all’esperienza dell’affidamento. La fase di conoscenza e valutazione è costituita da una serie di incontri (una serie di incontri più la visita domiciliare) organizzati dall’équipe affidamenti del Comune (assistenti sociali, psicologi). Come detto in precedenza nel caso di famiglia con figli è necessario il loro coinvolgimento nel percorso di conoscenza con modalità concordate insieme ai genitori e compatibilmente con la loro età. Allo stesso modo gli operatori si preoccuperanno di coinvolgere gli adulti conviventi con gli aspiranti affidatari.
Il concetto di “compatibilità all’affido” per una famiglia, una coppia o una persona singola non vuole rappresentare un giudizio immodificabile nel tempo; richiama piuttosto la possibilità che le persone possano presentare o meno caratteristiche adeguate all’accoglienza di un minore in difficoltà, durante il ciclo vitale di quel particolare momento evolutivo che il nucleo o il singolo individuo presentano.
Quali sono le caratteristiche principali di un progetto di affido?
Quando l’affidamento familiare risulta essere l’intervento più appropriato nell’interesse e per la tutela del minore, i Servizi sociali, cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento (legge 184/83 così come modificata dalla legge 149/2001 art. 4 comma 3), in collaborazione con quelli sanitari, preparano il progetto.
Il progetto deve essere scritto per lasciare traccia della storia e redatto in modo partecipato, ove possibile, con la famiglia di origine ed il minore.
Deve contenere:
- gli obiettivi da raggiungere;
- la durata prevedibile;
- il programma di aiuto alla famiglia di origine;
- gli impegni dei Servizi sociali e sanitari e delle famiglie;
- le modalità degli incontri tra il minore e la sua famiglia di origine.
Il progetto deve essere flessibile per poter essere modificato, quando necessario, nel corso dell’esperienza in relazione all’effettivo evolversi della situazione. Gli operatori dei Servizi sociali, insieme a quelli dei Servizi sanitari, preparano la famiglia d’origine all’affidamento: è compito loro inoltre agire per affrontare, per quanto possibile, le cause che hanno provocato l’allontanamento del minore.
La famiglia affidataria ha diritto a congedi parentali, assegni familiari, Bonus Bebè?
Le famiglie affidatarie posso fruire dei congedi parentali, degli assegni familiari e del bonus bebè.
Il contributo che si riceve per l’affido va inserito nella Dichiarazione dei Redditi e per la determinazione dell’ISEE?
Il contributo per l'affido non rileva ai fini fiscali.
Le spese sanitarie effettuate a favore del minore, quando non rimborsate o parzialmente rimborsate dal Comune di residenza dell'affidato, possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi della famiglia affidataria?
Le spese sanitarie effettuate a favore del minore possono essere detratte al pari di qualunque altro figlio a carico in caso di affidamento familiare.
Quale ruolo hanno i genitori affidatari rispetto all’assistenza sanitaria?
Gli affidatari esercitano i poteri connessi alla potestà parentale. Pertanto: provvedono alle cure ordinarie di carattere sanitario (malattie infettive, esami medici, ecc.), ad eccezione di quelle particolarmente gravi (interventi chirurgici) per cui è necessario il consenso degli esercenti la potestà parentale.
Se un bambino viene affidato ad una famiglia residente nella sua stessa Azienda Sanitaria Locale, rimane valido il tesserino sanitario e, se necessario, si può concordare con il Servizio Sociale la variazione del medico curante. Se l’Azienda Sanitaria Locale di residenza è diversa, al minore sarà rilasciato (sulla base della presentazione alla propria A.S.L. della documentazione attestante l’affido) un tesserino rinnovabile periodicamente.
Il minore in affido può recarsi all’estero?
La L. 1185/1967 afferma che il minore può recarsi fuori dall’Italia, nei paesi Europei con documenti che autorizzano l’espatrio.
IN PRATICA SIGNIFICA CHE... Può trattarsi di una procedura complessa e lunga: è quindi opportuno attivarsi con 1 o 2 mesi di anticipo. La richiesta per ottenere il documento (carta d’identità o passaporto) per potersi recare all’esterno con un minore in affidamento deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore; in assenza del consenso dei genitori, il Giudice Tutelare può autorizzare l’espatrio. Nel caso di minori in affido sotto i 14 anni, chi esercita la potestà genitoriale deve indicare anche i nominativi di chi è abilitato ad accompagnare il minore all’estero (ad esempio i nominativi della famiglia affidataria); in assenza del consenso dei genitori, va chiesta autorizzazione al Giudice Tutelare o, nel caso di affido giudiziale, al Tribunale per i Minorenni.
Per minori sotto i 14 anni, in genere occorre presentare al Commissariato di Polizia di zona richiesta di rilascio di lasciapassare, corredata della necessaria documentazione (es. certificato di nascita del minore ad uso espatrio, fotografie del minore, copia della documentazione relativa all’affidamento da parte del Comune agli affidatari, nulla osta all’espatrio da parte della competente Autorità Giudiziaria,...).
Il minore in affido deve prendere la residenza presso la famiglia affidataria?
La residenza del minore resta, in linea di massima, presso il nucleo familiare d’origine, in particolare se l’affido ha breve durata. Negli affidamenti a lungo termine, per consentire il superamento di alcune difficoltà quotidiane (es. tesserino sanitario, iscrizione scolastica, ecc.), il servizio sociale può ritenere opportuno, previo accordo con i servizi e con i genitori del minore se non decaduti dalla potestà, far acquisire al minore affidato la residenza presso la famiglia affidataria. In casi particolari, ove sia necessario mantenere massima riservatezza (es. affido di neonati), il minore può essere iscritto nella residenza anagrafica presso la casa comunale.
Iscrizione alla scuola del minore in affido
L’art. 5 della L. 184/1983 c.m. dalla L. 149/2001 spiega che: “I poteri degli affidatari sono quelli attribuiti a coloro che fanno le veci dei genitori.
IN PRATICA SIGNIFICA CHE... L’iscrizione al nido, alle scuole materne, alle scuole dell’obbligo e alle scuole superiori va fatta sulla base del domicilio del minore: la famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione, rilasciata dal Servizio del Comune di residenza, che attesti l’affidamento. Alcune città prevedono che le situazioni di affidamento familiare godano di una priorità per le domande di iscrizione ad asili nido e scuole dell’infanzia o anche l’esenzione totale dal pagamento delle rette per i servizi di Asilo Nido e di Ristorazione Scolastica nelle scuole pubbliche dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado. Gli affidatari mantengono i rapporti anche formali con la scuola (firmano pagelle e giustificazioni, vanno ai colloqui con gli insegnanti...) e partecipano all’elezione degli organi collegiali; non è invece prevista la possibilità per i genitori affidatari di essere eletti in questi organi (O.M. n. 215, 216, 217 del 1991). Per le gite scolastiche l’autorizzazione deve essere firmata da chi esercita la potestà parentale o dal tutore, ma sul territorio nazionale solitamente firmano gli affidatari.
Nel dicembre del 2017 il Ministero dell’Istruzione insieme all’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, hanno pubblicato le “Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine”
Quando e come termina l’affidamento?
L’affidamento familiare, in base alla legislazione vigente, termina con un provvedimento della stessa Autorità giudiziaria minorile che lo ha disposto, valutato l’interesse del minore:
- quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato;
- nel caso in cui la prosecuzione di esso possa arrecare pregiudizio al minore;
A questo riguardo sottolineiamo anche la necessità che vengano sempre sentiti dal giudice del Tribunale per i minorenni anche gli affidatari prima di assumere i provvedimenti relativi ai minori loro affidati (articolo 5 comma 1 L. 184/1983 e successive modifiche).
È assodato che l’obiettivo prioritario è il rientro, quando possibile, del minore nella sua famiglia d’origine. Ma in base alle esperienze finora realizzate, solo una parte dei minori affidati rientra a casa dei propri genitori o di parenti (nonni, zii e fratelli maggiori). Altri, vengono inseriti in altre famiglie affidatarie o in comunità oppure dichiarati adottabili. Altri ancora restano con gli affidatari anche dopo la maggiore età.
Gli affidamenti a lungo termine
L’attuale disciplina legislativa non pregiudica la possibilità di disporre affidamenti anche a lungo termine: la durata massima di due anni è stata prevista dal legislatore per gli affidamenti consensuali, ma essi possono essere prorogati, “nell’interesse del minore”, dal Tribunale per i Minorenni, come stabilito dall’art.4, commi 5° e 6° della legge 149/2001. Nei confronti dei minori che – per la gravità della loro situazione familiare – non possono dopo due anni di affidamento tornare a casa e che non sono adottabili in quanto non sono in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, l’intervento che deve comunque essere privilegiato è l’affidamento familiare, che – è bene ribadirlo – quando è disposto dal Tribunale per i minorenni, può avere una durata anche superiore ai due anni.
Sono questi gli affidamenti a medio o lungo termine, che assicurano al minore il diritto di crescere in una famiglia, coerentemente a quanto enunciato dalla legge n. 184/1983 e successive modifiche.
A queste condizioni gli affidamenti possono prolungarsi per anni ma vanno periodicamente verificati. È certo fondamentale il lavoro di coordinamento, supporto e verifica del progetto di affidamento da parte dei servizi e dei giudici, ma il mero criterio temporale non può essere assunto come parametro per decidere rientri dannosi per i bambini o i ragazzi.
È pertanto necessario distinguere fra la prevedibile durata dell’affidamento, che presuppone una valutazione tempestiva e realistica della situazione familiare e dei possibili sviluppi della stessa da parte delle istituzioni competenti (servizi sociali e sanitari, Tribunale per i minorenni) e la periodica revisione dell’andamento dell’affidamento stesso da parte del Tribunale stesso, sulla base della relazione semestrale del servizio sociale referente e dell’audizione-ascolto degli stessi servizi sociali e sanitari, degli affidatari, della famiglia di origine e, quando possibile, del minore.
Quali sono i diritti e i doveri delle famiglie affidatarie?
I genitori affidatari esercitano poteri simili a quelli conseguenti alla responsabilità genitoriale ordinaria con alcune limitazioni in quanto sono tenuti a seguire le modalità indicate dall’autorità affidante e tenere conto delle indicazioni dei genitori non decaduti dalla responsabilità genitoriale o dell’eventuale tutore.
Le famiglie affidatarie hanno il dovere di:
- tenere presso di sè il minore
- provvedere al suo mantenimento, educazione ed istruzione
- tenere conto indicazioni genitori naturali se non decaduti dalla responsabilità genitoriale.
L’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione ai rapporti ordinari con la scuola e le autorità sanitarie.
L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, affidamento, adottabilità e possono presentare memorie scritte nell'interesse del minore.
Quando e perché un bambino viene affidato al di fuori della propria famiglia naturale?
La legge che disciplina affido ed adozione afferma in primo luogo che i bambini hanno il diritto di essere cresciuti ed educati nell’ambito della propria famiglia d’origine e anche gli aiuti alle famiglie in difficoltà devono essere dati in primo luogo in questo contesto.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, hanno il compito di sostenere con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.
Quando la famiglia non è in grado per qualunque motivo di provvedere alla crescita e all'educazione del minore o gli strumenti messi in campo a favore della famiglia di origine non hanno avuto successo può essere disposto l’affido del minore.
Un bambino può essere dato in affido perché la sua famiglia ha difficoltà economiche?
Le difficoltà economiche di per sé non costituiscono motivo di affidamento al di fuori della propria famiglia di origine. Gli enti pubblici anzi sono tenuti a mettere in campo le misure necessarie a garantire al minore il diritto di essere cresciuto nella propria famiglia anche in caso di difficoltà economiche.
L’affidamento famigliare viene disposta qualora accanto ad eventuali problemi economici siano presenti problematiche relazionali, sociali, sanitari o di povertà educativa che rendono per un periodo la famiglia naturale non adatta a garantire un ambiente idoneo per il minore.
Le famiglie affidatarie vengono pagate?
Le regioni possono stabile una quota di rimborso per le famiglie affidatarie che accolgono i minori volta a rimborsarli nelle spese che sostengono per mantenerlo.
L’eventuale quota affido non costituisce reddito imponibile.
Quali tipi di affido esistono?
L’affido può essere consensuale e quindi disposto con il consenso dei genitori o del tutore.
In questo caso è disposto dal servizio sociale e reso esecutivo con decreto dal giudice tutelare del luogo ove si trova il minore.
Se il consenso dei genitori non c’è il provvedimento viene invece disposto dal tribunale dei minori.
I minori in affido di più di 12 anni hanno diritto di essere sentiti nelle procedure che li riguardano.
Ulteriori distinzioni possono riguardare i tempi dell’affido, che può a tempo pieno, solamente diurno o limitato a certe giornate a seconda del progetto di affido.
Accanto agli affidi veri e propri i servizi sociali del territorio anche in collaborazione con soggetti del terzo settore possono mettere in campo delle attività di supporto che coinvolgano volontari singoli o famiglie di supporto a nuclei fragili.
Se un bambino è in affido significa che i genitori sono decaduti dalla responsabilità genitoriale?
Non necessariamente. L’affido può essere disposto anche per figli di genitori non decaduti dalla responsabilità genitoriale, ma che vivono comunque un momento di difficoltà che rende inidoneo l’ambiente famigliare. La decadenza dalla responsabilità genitoriale non consegue automaticamente al collocamento dei figli al di fuori della famiglia d’origine, ma presuppone un provvedimento del Tribunale nell’ambito del quale i genitori possono presentare le proprie difese. L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore. I provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale o di affievolimento della stessa sono sempre revocabili dal Tribunale.
Quali sono i compiti del servizio sociale quando un bambino è in affido?
I servizi sociali sono i responsabili dell’intervento e hanno diversi compiti sia in relazione alla famiglia affidataria sia in relazione alla famiglia di origine.
Infatti, da un lato hanno il compito di svolgere opera di sostegno educativo e psicologico a favore del nucleo di provenienza e agevolare i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore, dall’altro sono sempre i servizi che procedono all’ individuazione delle famiglie affidatarie, a sviluppare attività di sostegno alle stesse e ad avere rapporti con loro.
Essi inoltre hanno compiti di monitoraggio e vigilanza e devono relazionare all’autorità giudiziaria l’andamento del progetto d’affido comunicando i fatti più rilevanti e facendo una relazione semestrale al tribunale dei minori o al giudice tutelare in caso di affido consensuale.
Una famiglia affidataria potrebbe adottare un bambino che diventa adottabile durante l’affidamento?
Sì, qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile, la famiglia affidataria sia in possesso dei requisiti previsti per l’adozione e chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.
Quando il minore rientra nella famiglia di origine è possibile rivederlo?
Ogni caso è diverso, ma la normativa prevede espressamente la tutela dei legami instaurati e la continuità degli stessi quando rispondenti all’interesse del bambino.
Infatti si prevede che qualora il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento.
Adozione
Cosa si intende per adozione?
L’adozione ha lo scopo di dare una famiglia ai minori che ne sono privi.
Sono adottabili...
i minori (da 0 a 18 anni) che vengano dichiarati in “stato di adottabilità” dal Tribunale per i minorenni, perché privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio (Adozione nazionale).
i minori stranieri (da 0 a 18 anni) che risultano dichiarati in “stato di adottabilità” dal rispettivo Paese di provenienza, accertata l’irreversibilità della loro condizione di abbandono, il consenso loro e dei genitori naturali (qualora richiesti) e l’impossibilità di assisterli adeguatamente in loco (Adozione internazionale).
Chi può adottare?
Gli aspiranti genitori adottivi devono:
- essere uniti in matrimonio da almeno tre anni,
- non separati neppure di fatto, con o senza figli biologici o adottivi;
- possono presentare domanda anche i coniugi che hanno convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per almeno tre anni.
Con lo stesso atto possono essere adottati uno o più minori; inoltre sono consentite altre adozioni con atti successivi. L’età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l’età dell’adottando. La legge n.184/1983 ha previsto ulteriori deroghe rispetto alla differenza di età.
Con l’adozione cessa ogni rapporto dell’adottato con la famiglia d’origine. L’adottato assume lo stato di figlio legittimo degli adottanti, e stabilisce pieni rapporti di parentela con tutti i congiunti degli adottanti.
Quali tipologie di adozione esistono?
ADOZIONE LEGITTIMANTE
Il minore adottato diventa figlio “legittimo” dei genitori adottivi.
Ciò produce i seguenti effetti giuridici:
- la sostituzione del proprio cognome con quello dei genitori adottivi e la trasmissione di quest’ultimo alle generazioni future;
- l’acquisizione di parentela con la famiglia allargata dei genitori adottivi;
- l’interruzione di ogni legame giuridico e rapporto con la famiglia biologica, salvo che per i divieti matrimoniali.
Il nostro ordinamento disciplina due tipologie di adozione legittimante: l’adozione nazionale e l’adozione internazionale.
ADOZIONE NON LEGITTIMANTE
Il minore adottato non acquisisce la condizione di figlio legittimo dei genitori adottivi.
Ciò produce i seguenti effetti giuridici:
- il mantenimento del proprio cognome d’origine, che viene posposto a quello dei genitori adottivi;
- il minore diventa erede dei genitori adottivi, ma non stabilisce legami di parentela con gli altri componenti della famiglia adottiva;
- mantiene alcuni obblighi nei confronti della propria famiglia d’origine.
Il nostro ordinamento disciplina una tipologia di adozione non legittimante: l’adozione nei casi particolari.
L’adozione nei casi particolari è consentita nei confronti di minori che non possono essere dichiarati in stato di adottabilità sul territorio italiano, pur trovandosi in situazione di particolare disagio.
E’ disciplinata dall’art. 44 della legge n. 184/83 s.m.i..
I genitori naturali dell’adottando devono prestare il proprio assenso, qualora siano in condizioni da fornirlo.
Questo tipo di adozione è consentito sia a coppie che a singoli ritenuti idonei.
La disciplina prevede che tra adottante e adottato vi sia una differenza minima di età di almeno diciotto anni, ma non stabilisce alcuna differenza massima.
Dove si fa domanda per diventare genitori adottivi?
I coniugi, con i requisiti previsti dalla legge, possono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando se sussiste la disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n.104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate.
Possono essere presentate più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi.
La domanda di disponibilità all’adozione ha validità tre anni e, allo scadere del termine, può essere rinnovata, ripresentando la documentazione per comprovare la permanenza dei requisiti richiesti. Il tribunale per i minorenni dispone l'esecuzione di indagini volte ad accertare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi della domanda. Tali indagini possono essere effettuate ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali, alle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.
L'ordinamento dà ampia libertà di organizzazione ai singoli tribunali e spesso il percorso prevede dei corsi e momenti di gruppo organizzati dai servizi sociali territoriali in preparazione del percorso adottivo.
Ai genitori adottivi spettano i congedi di maternità e paternità e i congedi parentali?
Il congedo di maternità spetta alle lavoratrici che abbiano adottato un minore; la durata massima del congedo è pari a cinque mesi.
In caso di adozione nazionale , il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva, ferma la durata complessiva del congedo, pari a cinque mesi.
Quanto al congedo di paternità, il diritto al congedo sopra descritto, qualora non venga richiesto dalla madre, è riconosciuto al padre alle medesime condizioni di fruibilità.
Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, per un totale di dieci mesi tra i due genitori, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
Da un punto di vista retributivo, per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi che dovranno essere fruiti nei primi sei anni dall’ingresso del minore in famiglia.
Inoltre, i genitori adottivi e affidatari in analogia con quanto previsto per i genitori naturali possono fruire anche dei permessi per malattia del figlio e dei riposi giornalieri (ex permesso per allattamento).
Le spese sostenute per l’adozione internazionale sono detraibili?
Le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione internazionale sono deducibili dal reddito complessivo nel limite del 50% del loro importo (lettera l-bis) dell'articolo 10 del Tuir).
Per usufruire della deduzione, non è comunque necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo, che si acquista al momento del perfezionamento dell’adozione. È possibile, infatti, usufruire del beneficio fiscale a prescindere dalla effettiva conclusione della procedura e indipendentemente dall’esito della stessa.
Fonti:
https://www.tavolonazionaleaffido.it/faq/
http://www.anfaa.it/famiglia-come-diritto/affidamento-familiare/
Se hai qualche domanda alla quale non hai trovato risposta nelle FAQ puoi chiedere ai nostri esperti, anch’essi volontari, che si sono resi disponibili per rispondere alle questioni più specifiche!
Manda una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e riceverai al più presto risposta alle tue domande!
I nostri esperti!